Avv. Emanuele Argento ottiene il rigetto dell’appello avanzato dalla Banca con sentenza di condanna presso la Corte d’Appello di Bologna del 18.12.2017
Corte di Appello di Bologna pubblicata il 18.12.2017 – Giudice Relatore Dott.ssa Teresa Caruso – Presidente Dott. Pietro Guidotti
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale avanzato dalla Banca – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Rigetto dell’appello proposto dalla Banca e condanna al pagamento delle spese processuali.
In tema di onere della prova ed in punto di prescrizione devono considerarsi, a conferma dell’apertura di credito in conto corrente, le periodiche annotazioni negli estratti conto che ne confermavano l’esistenza quali le “spese fido”. Provata detta circostanza e quindi la certezza di rimesse ripristinatorie, per la distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, è tenuta la Banca ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata (Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).