L’Avv. Emanuele Argento ottiene il rigetto dell’appello avanzato dalla banca con sentenza di condanna presso la Corte d’appello di Bologna depositata il 26.11.2018
Corte di Appello di Bologna depositata il 26.11.2018 – Giudice Relatore Dott.ssa Teresa Caruso – Presidente Dott.ssa Anna De Cristofaro
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale avanzato dalla Banca – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Rigetto dell’appello proposto dalla Banca.
In tema di onere della prova ed in punto di prescrizione devono considerarsi, a conferma dell’apertura di credito in conto corrente, anche le comunicazioni periodiche inviate al correntista dalla Banca che ne confermavano l’esistenza. Provata detta circostanza e quindi la certezza di rimesse ripristinatorie, per la distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, è tenuta la Banca ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).