L’Avv. Emanuele Argento ottiene in data 11.05.2020 sentenza di condanna di importante Banca presso il Tribunale civile di Parma
Il Tribunale Civile di Parma con Sentenza n. 347/2020 dell’11.05.2020 ha accertato e dichiarato l’illegittima applicazione da parte di una Banca di rilevanza nazionale di INTERESSI NON DOVUTI nei confronti di una società di costruzioni parmense con conseguente determinazione di un SALDO A CREDITO dell’ex società correntista oltre spese di giudizio ed accessori mentre il saldo indicato negli estratti conto dalla Banca era a debito
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Contratto di apertura di credito (cd. affidamento) può essere evinto anche per facta concludentia – Illegittimità degli interessi anatocistici e degli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Rigetto dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca – Accertamento del saldo dare/avere con ordine di restituzione delle somme all’ex correntista.
In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi ultralegali e gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000; in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S – In punto di prescrizione l’eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata poiché l’apertura di credito, ovvero l’affidamento è stato legalizzato di fatto; la Banca, infatti, negli anni, applicava le commissioni di “massimo scoperto” legittimando, quindi, un vero e proprio affidamento bancario di fatto.
(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net)