Avv. Emanuele Argento: il 30.06.2020 dinanzi il Tribunale civile di Pescara ottenuta sentenza con la revoca integrale del decreto ingiuntivo di oltre 50.000,00 euro (quale importo richiesto dalla banca al garante dell’ex società correntista fallita) oltre alla condanna della Banca al pagamento delle spese processuali – liberato dal debito con la Banca il fideiussore della società ex correntista fallita
Tribunale Civile di Pescara – Giudice Dott.ssa Grazia Roscigno – Sentenza n. 767/2020 pubblicata il 30.06.2020
La Sentenza n. 767/2020 del 30.06.2020 emessa dal Tribunale Civile di Pescara – Giudice Dott.ssa Grazia Roscigno è interessante in quanto accoglie in pieno l’eccezione di prescrizione del credito ingiunto dalla Banca sollevata dal garante opponente della società fallita.
Rapporti bancari di conto corrente e di finanziamento – Opposizione a decreto ingiuntivo del garante – Eccezione di prescrizione del credito ingiunto dalla Banca – Onere di allegazione gravante sull’Istituto di credito – Irrilevanza della mancata contestazione ad opera del correntista della diffida di messa in mora – Inidoneità dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare della società fallita ad interrompere la prescrizione del credito nei confronti del garante.
E’ meritevole di accoglimento l’eccezione di prescrizione del credito ingiunto dalla Banca sollevata dal garante opponente, laddove il procedimento monitorio è stato avviato decorsi oltre dieci anni dall’invio della diffida ad opera dell’Istituto di credito.
In relazione a tale eccezione sollevata dall’opponente, grava sull’Istituto di credito opposto l’onere di fornire la prova di un valido atto interruttivo della prescrizione. A tal fine l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare presentata dalla Banca nei confronti della società fallita non determina l’interruzione del termine prescrizionale nei confronti del garante se la stessa, peraltro, non si riferisce ai medesimi rapporti bancari dai quali è scaturito il credito preteso dall’opposta.
Allo stesso modo nessun rilievo assume il fatto che l’opponente non abbia contestato la diffida della Banca, posto che a tale tipologia di documento non è applicabile il principio di “non contestazione” ex art. 116 c.p.c.
(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.it – www.sosutenti.net)