Avv. Emanuele Argento ottiene il rigetto dell’appello avanzato dalla Banca con sentenza di condanna presso la Corte d’Appello di l’Aquila del 28.06.2017!
Corte D’Appello di L’Aquila del 28.06.2017 – Presidente Dott.ssa Elvira Buzzelli – Consigliere Relatore Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicazione del criterio del c.d. saldo a zero – Illegittimità interessi anatocistici e degli interessi ultralegali con “rinvio alla media del mese corrente del Ribor” – Indeterminatezza – Non si devono computare le C.M.S. in mancanza di espressa e corretta pattuizione – Rigetto dell’appello avanzato dalla Banca.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la Banca non fornisca prova in primo grado atta a dimostrare la provenienza del saldo negativo, il saldo iniziale deve essere considerato pari a zero – Le “schede contabili” depositate dalla Banca sono assolutamente irrilevanti e insufficienti a dare certezza e contezza del credito ingiunto – In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con “rinvio alla media del mese corrente del Ribor” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale – L’utilizzo del “rinvio alla media del mese corrente del Ribor” appare illegittimo ed indeterminato in quanto variabile quotidianamente, per cui deve ritenersi nulla la relativa clausola – In mancanza di corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S essendo tale clausola considerata nulla per indeterminatezza (Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara)