0

Avv. Emanuele Argento ottiene il rigetto dell’appello avanzato dalla Banca con sentenza di condanna presso la Corte d’Appello di Bologna del 18.12.2017

Corte di Appello di Bologna pubblicata il 18.12.2017 – Giudice Relatore Dott.ssa Teresa Caruso – Presidente Dott. Pietro Guidotti

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale avanzato dalla Banca – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Rigetto dell’appello proposto dalla Banca e condanna al pagamento delle spese processuali.

 

In tema di onere della prova ed in punto di prescrizione devono considerarsi, a conferma dell’apertura di credito in conto corrente, le periodiche annotazioni negli estratti conto che ne confermavano l’esistenza quali le spese fido”. Provata detta circostanza e quindi la certezza di rimesse ripristinatorie, per la distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, è tenuta la Banca ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata (Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).

0

Ultimo successo dell’Avv. Emanuele Argento dinanzi il Tribunale di l’Aquila in data 07/12/2017: revocato il decreto ingiuntivo a carico dell’ex cliente per oltre 90.000,00 euro e banca condannata a pagare le spese processuali!

Tribunale Civile di L’Aquila – Sentenza del 05.12.2017 pubblicata il 07.12.2017 – Giudice Unico Dott. Roberto Ferrari

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Opposizione a decreto ingiuntivo – Assenza di procura della Banca ricorrente quale mandataria della Banca creditrice – Difetto di legittimazione attiva della Banca ricorrente – Onere della prova a carico della Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Produzione documentale degli estratti conto oltre i termini della Comparsa di costituzione e risposta – Tardività – Revoca del decreto ingiuntivo.

 

In tema di rapporto di conto corrente qualora la Banca ricorrente agisca quale mandataria della Banca creditrice deve fornire prova della procura notarile nell’ambito del mandato con rappresentanza – In difetto della produzione di tale atto, non è provato il mandato all’incasso e la procura dovuta al terzo contraente ai sensi dell’art. 1393 c.c. ed i conseguenti poteri processuali derivanti dalla rappresentanza sostanziale – La produzione degli estratti conto è tardiva quando, non attenendo l’esposizione dei movimenti alla prova dei fatti, ma alla allegazione degli stessi, andava compiuta, a seguito di eccezione dell’opponente in causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con la comparsa di costituzione e risposta (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento).

0

Interessante sentenza ottenuta dall’Avv. Emanuele Argento dinanzi la Corte di Appello di l’Aquila

Corte d’Appello di L’Aquila del 7.11.2017 pubblicata il 6.12.2017 – Presidente Dott. Elvira Buzzelli – Relatore Dott. Paolo Cerolini

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicazione del criterio del c.d. saldo a zero – Espletamento di nuova C.T.U. contabile con ordinanza istruttoria e relativo quesito.

 

In tema di rapporto di conto corrente qualora la Banca non fornisca prova in primo grado atta a dimostrare la provenienza del saldo negativo, il saldo iniziale deve essere considerato pari a zero rispetto al primo estratto conto disponibile se negativo, detraendo la componente illegittima degli interessi (Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).

0

L’Avv. Emanuele Argento, il 23.10.2017, ottiene dal Tribunale civile di Teramo l’ordine di esibizione documentale a carico della Banca; entro 60 giorni dal 23.10.2017 la Banca dovrà esibire in giudizio tutti gli estratti conto completi di scalare dall’inizio alla fine del rapporto bancario di conto corrente

Tribunale Civile di Teramo – Ordinanza del 22.10.2017 pubblicata il 23.10.2017 – Giudice Unico Dott. Sabrina Cignini

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Richiesta ex art. 119 T.U.B. della documentazione relativa al rapporto bancario – Istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto mancanti – Necessità di acquisire al processo tutti gli estratti conto – Ammissibilità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c da parte del Giudice degli estratti conto periodici mancanti – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali non pattuiti – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Espletamento di C.T.U. contabile con indicazione dei relativi quesiti.

 

In tema di rapporto di conto corrente bancario qualora la correntista dimostra di aver formalmente richiesto, anche ex art. 119 T.U.B., alla Banca convenuta la documentazione relativa al rapporto bancario senza però ottenere soddisfazione, è ammissibile l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., ritenuto che, in presenza della richiamata norma speciale in materia di trasparenza bancaria, si legittimano i poteri istruttori d’ufficio ed essendo assolutamente necessaria l’acquisizione al processo degli estratti conto che non siano già stati prodotti in atti. In mancanza di espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali e neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e le C.M.S. – Ai fini del calcolo del TEG si deve computare la C.M.S. (a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara).

0

L’Avv. Emanuele Argento in data 26.09.2017 ha ottenuto dal Tribunale civile di Macerata un’altra sentenza di condanna nei confronti di una Banca di dimensione nazionale

Tribunale Civile di Macerata 26.09.2017 – Giudice Unico Dott. Luigi Reale

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio a condizioni indeterminate – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Rimessione della causa in istruttoria per espletamento di nuova C.T.U. contabile con i relativi quesiti.

In tema di rapporto di conto corrente bancario l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto; infatti in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto. In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi ultralegali con il rinvio a condizioni indeterminate e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000; in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S. (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).

1 10 11 12 13 14 44