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L’Avv. Emanuele Argento, il 18.09.2017, ottiene dal Tribunale civile di Pescara il rigetto della richiesta avanzata dalla Banca di esecutività dell’ingiunzione opposta

Tribunale Civile di Pescara – Ordinanza del 18.09.2017 – Giudice Dott.ssa Sabrina de Simone

Rapporto di conto corrente bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Richiesta della banca di concessione della provvisoria esecuzione – Onere della prova del credito a carico della banca – Carenza della documentazione nella fase di merito – Rigetto.

In tema di rapporto bancario di conto corrente, qualora la Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non fornisca prova del presunto credito con tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nella fase monitoria ex art. 50 T.U.B., non può essere concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara).

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Avv. Emanuele Argento ottiene il rigetto dell’appello avanzato dalla Banca con sentenza di condanna presso la Corte d’Appello di l’Aquila del 28.06.2017!

Corte D’Appello di L’Aquila del 28.06.2017 – Presidente Dott.ssa Elvira Buzzelli – Consigliere Relatore Dott.ssa Augusta Massima Cucina

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicazione del criterio del c.d. saldo a zero – Illegittimità interessi anatocistici e degli interessi ultralegali con “rinvio alla media del mese corrente del Ribor” – Indeterminatezza – Non si devono computare le C.M.S. in mancanza di espressa e corretta pattuizione – Rigetto dell’appello avanzato dalla Banca.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la Banca non fornisca prova in primo grado atta a dimostrare la provenienza del saldo negativo, il saldo iniziale deve essere considerato pari a zero – Le “schede contabili” depositate dalla Banca sono assolutamente irrilevanti e insufficienti a dare certezza e contezza del credito ingiunto – In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con “rinvio alla media del mese corrente del Ribor” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale – L’utilizzo del “rinvio alla media del mese corrente del Ribor” appare illegittimo ed indeterminato in quanto variabile quotidianamente, per cui deve ritenersi nulla la relativa clausola – In mancanza di corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S essendo tale clausola considerata nulla per indeterminatezza (Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara)

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Altro successo dell’Avv. Emanuele Argento dinanzi la Corte d’Appello di Bologna in data 23/06/2017!

Corte D’Appello di Bologna del 23.06.2017 – Presidente Dott. Roberto Aponte – Consigliere Relatore Dott. Luciano Varotti

Procedura Civile – Appello – Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata – Carenza di interesse dell’appellante – Rigetto dell’istanza di sospensione.

 

Poiché “almeno ad un primo e sommario esame – l’impianto motivazionale della prima decisione non ap­pare affetto da errori o vizi logici o giuridici”, ne consegue che “non ricorrono i presupposti per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata” in quanto “il danno lamentato dalla banca appellante non è di­verso da quello che deriverebbe dalla mera esecuzione della prima decisione” e “rilevato, peraltro, che gli appellati hanno dedotto che la sentenza è stata eseguita dalla Banca, avendo quest’ultimaeffettuato, con riserva, il versamento della suddetta somma mediante assegni intestati alla Cancelleria dell’Esecuzione del Tribunale di Parma” e quindi tenuto conto di tale pagamento, è sopravvenuta la carenza di interesse dell’appellante ad ottenere un provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della prima decisione (nella fattispecie de qua le somme pignorate erano state depositate presso la competente cancelleria) (Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara)

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Ultimo successo dell’Avv. Emanuele Argento dinanzi il Tribunale di Spoleto in data 20/06/2017: Banca condannata a pagare all’ex cliente la somma di euro 55.559,30 oltre interessi e spese di giudizio!

Tribunale Civile di Spoleto 20.06.2017 – Giudice Unico Dott. Luca Marzullo

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Illegittimità degli interessi anatocistici – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Condanna della Banca alle restituzione delle somme illegittimamente addebitate.

In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000; in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S in quanto nulle sia per indeterminatezza che per carenza di causa concreta (Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).

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