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Nuovo successo dell’Avv. Emanuele Argento dinanzi il Tribunale di Teramo in data 22/03/2017!

Tribunale Civile di Teramo 22.03.2017 – Giudice Unico Dott.ssa Francesca Avancini

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali, C.M.S, valute e spese di tenuta con rinvio al c.d. “uso piazza” – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Rimessione della causa in istruttoria per espletamento di nuova C.T.U. contabile con relativi quesiti.

 

In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto.  In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi, le C.M.S, le valute e spese di tenuta con il rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).

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Altro successo dell’Avv. Emanuele Argento dinanzi la Corte d’Appello di Ancona in data 22/02/2017!

Corte D’Appello di Ancona del 22.02.2017 – Giudice Relatore Dott.ssa Paola Damiani – Presidente Dott. Bruno Castagnoli

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali non pattuiti – Rigetto dell’appello avanzato dalla Banca.

 

In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata. L’apertura di credito non ha bisogno per la sua validità di essere pattuita per iscritto. In mancanza di un valido contratto di conto corrente con espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali e neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, le valute e le c.m.s. (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).

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Avv. Emanuele Argento ottiene il rigetto dell’istanza della Banca di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di condanna presso la Corte d’Appello di Ancona _ ordinanza del 31.01.2017!

Corte D’Appello di Ancona del 31.01.2017 – Presidente Dott. Ugo Pastore

Procedura Civile – Appello – Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata – Mancata specificazione del periculum in mora – Rigetto.

Poiché “l’indiscriminata ed automatica concessione di efficacia esecutiva a tutte le sentenze corrisponde a una precisa scelta operata dal legislatore al duplice – dichiarato – fine di conferire maggiore incidenza alla decisione giurisdizionale e di funzionare come deterrente nei confronti di impugnazioni infondate e dilatorie”, ne consegue che “il pregiudizio patrimoniale del soccombente così come il rischio di non recuperare la somma perduta a seguito dell’esecuzione provvisoria” debba andare non solo “dimostrato da chi lo invoca”, ma non può, di per sé solo, impedire l’effetto attribuito come “normale” dalla legge alla condanna di primo grado, pena, in caso contrario, “una intrinseca contraddittorietà della legislazione processuale (disporre o non disporre l’immediata esecutività della sentenza, significa appunto spostare dall’una all’altra delle parti in contestazione il rischio del tempo necessario alla chiusura definitiva del processo)” e, perciò, “occorre che l’eventuale perdita della somma comporti ulteriori gravi conseguenze per il finale vincitore” (nella fattispecie de qua difetta il requisito del “periculum in mora” per non esser stato dedotto uno specifico rischio di irripetibilità delle somme nei confronti della parte appellata e non esser stata fatta allegazione delle ulteriori gravi conseguenza che l’eventuale perdita della somma possa comportare per il debitore) (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara)

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Tribunale Civile di Parma del 26.01.2017 pubblicata il 27.01.2017 – Giudice Unico Dott.ssa Antonella Ioffredi

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione relativa alla mancata contestazione degli estratti conto periodici – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio al c.d. “uso piazza” – Non si devono computare le C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Condanna della banca alle restituzione delle somme illegittimamente trattenute.

 

In tema di rapporto di conto corrente bancario la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non preclude la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano – In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale – In mancanza di espressa pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S – Ai fini del calcolo del T.E.G. si deve computare l’incidenza delle C.M.S. (riproduzione riservata – per ogni ulteriore informazione contattare lo Studio Legale Argento)

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