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Gli Avvocati Emanuele Argento e Fabia Mariani ottengono importante vittoria con sentenza di condanna al pagamento dell’ingente somma di euro 359.225,30 oltre interessi e spese nei confronti di importante Banca presso la Corte d’Appello di Perugia in data 22.06.2020

Corte D’Appello di Perugia pubblicata il 22.06.2020 – Consigliere Relatore Dott. Massimo Zanetti

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio al c.d. “uso piazza” – Non si devono computare le C.M.S. le valute in mancanza di espressa pattuizione – Condanna della Banca.

In tema di rapporto di conto corrente bancario, in mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale – In mancanza di espressa pattuizione, non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale neanche dopo il 2000 – In mancanza di espressa pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S

(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)

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Gli Avv.ti Emanuele Argento e Fabio Cosentino ottengono in data 10.06.2020 dinanzi il Tribunale civile di Pescara decreto ingiuntivo in favore di imprenditore ex correntista per consegna dei documenti bancari e di condanna al pagamento di euro 307.814,87 oltre interessi e spese nei confronti di importante Banca

Bancario – Decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Banca per la consegna di documentazione non fornita e per il pagamento del credito dell’ex società correntista accertato con sentenza nei confronti dei garanti – Mancata consegna documentazione contrattuale e contabile ex art. 119 T.U.B. – Ricorso per decreto ingiuntivo fondato su sentenza di accertamento nei confronti dei garanti dell’ex società correntista – Credito dell’ex società correntista – Ammissibilità – Ingiunzione per consegna documenti bancari e pagamento somme – Obblighi codicistici di buona fede e correttezza ex artt. 1375 e 1175 c.c. – Sussistenza delle condizioni ex art. 633 e ss. c.p.c.

È ammissibile il procedimento d’ingiunzione per la consegna dei documenti contrattuali e contabili relativi al conto corrente di corrispondenza qualora la Banca non abbia adempiuto alla richiesta ex art. 119 T.U.B., anche in considerazione degli obblighi codicistici di buona fede e correttezza ex artt. 1375 e 1175 c.c.
Sussistono le condizioni previste dall’art. 633 e ss c.p.c. laddove la sentenza di primo grado ha accertato il credito dell’ex società correntista nei confronti della Banca sulla base delle risultanze della C.T.U. contabile espletata in corso di causa nei confronti dei garanti, con la conseguenza che il credito risulta certo, liquido ed esigibile.

(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)

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L’Avv. Emanuele Argento ottiene in data 11.05.2020 sentenza di condanna di importante Banca presso il Tribunale civile di Parma

Il Tribunale Civile di Parma con Sentenza n. 347/2020 dell’11.05.2020 ha accertato e dichiarato l’illegittima applicazione da parte di una Banca di rilevanza nazionale di INTERESSI NON DOVUTI nei confronti di una società di costruzioni parmense con conseguente determinazione di un SALDO A CREDITO dell’ex società correntista oltre spese di giudizio ed accessori mentre il saldo indicato negli estratti conto dalla Banca era a debito

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Contratto di apertura di credito (cd. affidamento) può essere evinto anche per facta concludentia – Illegittimità degli interessi anatocistici e degli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto – Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Rigetto dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca – Accertamento del saldo dare/avere con ordine di restituzione delle somme all’ex correntista.

In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi ultralegali e gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000; in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S – In punto di prescrizione l’eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata poiché l’apertura di credito, ovvero l’affidamento è stato legalizzato di fatto; la Banca, infatti, negli anni, applicava le commissioni di “massimo scoperto” legittimando, quindi, un vero e proprio affidamento bancario di fatto.

(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)

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Gli Avvocati Emanuele Argento ed Emanuele Liddo ottengono importante successo con sentenza di condanna di banca a carattere nazionale presso la Corte d’appello di L’aquila in data 08.04.2020

Corte d’Appello di L’Aquila – Sentenza depositata il 08.04.2020 – Giudice Relatore Dott. Andrea Dell’Orso – Presidente Dott. Giuseppe Iannaccone

Finanziario – Contratto di finanziamento denominato “4you” – Nullità – Causa in concreto non meritevole di tutela – Inefficacia – Accoglimento dell’appello proposto dall’ex Cliente della Banca.

Il contratto di finanziamento atipico “4you”, all’esito del giudizio di immeritevolezza, deve ritenersi inefficace fin dalla sua stipulazione, essendo inidoneo a vincolare le parti al rispetto delle sue regole; in sostanza la fattispecie relativa al contratto denominato “4you” è giudicato nullo dalla Corte d’Appello di L’Aquila (in linea con i principi della Suprema Corte di Cassazione) perché non ritenuto meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, a causa dell’enorme sproporzione tra le previste prestazioni delle parti
(segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)

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L’Avv. Emanuele Argento in collaborazione con l’Avv. Fabio Giorgi: dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo il 20.02.2020 ottenuta la sospensione ex art 20 l. 44/99 (fattispecie: usura su rapporti bancari di mutuo e finanziamento)

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo – P.M. Dott.ssa Laura Colica – Provvedimento del 20.02.2020 di concessione dei benefici ex art. 20 L. 44/99

Denuncia querela con riguardo ad ipotesi usura bancaria – Istanza per l’ottenimento del “provvedimento di sospensione dei termini art. 20, co. 7, L. 44/99 come modif. dall’art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012 e dall’art. 38 bis D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132)” – Ammissibilità –

Considerato che il predetto procedimento penale ha riguardo ad ipotesi di usura bancaria in relazione a contratti di mutuo e di finanziamento e che l’esponente in sede di denuncia querela ha allegato perizia contabile di parte e da cui emerge che nel corso dei predetti rapporti sono stati applicati tassi d’interesse superiori ai tassi soglia di riferimento e che allo stato devono essere espletate indagine di natura contabile per verificare se sono stati superati i limiti di legge nei tassi d’interesse applicati; visto l’art. 20, commi 1.2.3.4. e 7 L. 44/99 nel testo introdotto dall’art. 2 comma 1 lett. d) n. 1), L. n. 3/2012 come modificato dalla L. 113/2018 dispone la sospensione dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto (decreti ingiuntivi, pignoramenti ecc.) e procedure aventi efficacia esecutiva per la durata di due anni (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara – www.avvocatoargento.itwww.sosutenti.net)

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