Ottenuto un nuovo successo sul Tribunale di Ascoli Piceno. Con Sentenza non definitiva del 29.09.2015 il Giudice ha rimesso in istruttoria la causa per l’espletamento della CTU contabile, sulla base di principi di diritto importanti e in favore del correntista. No anatocismo, no C.M.S., no interessi ultralegali, rilevazione dell’eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati! Di particolare interesse è anche quanto affermato in merito all’indicazione del solo T.A.N., che, ad avviso del Giudice, equivale all’indicazione del tasso annuo relativo all’interesse corrispettivo, senza tener conto della capitalizzazione infrannuale, dell’interesse e di tutte le ulteriori spese collegate al credito, con la conseguenza che detta mancata chiara indicazione del vero costo che il cliente sopporta per l’erogazione del credito comporta il ricalcolo degli interessi secondo il tasso sostitutivo ex Art. 117 T.U.B.