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Sentenza non definitiva del 26.10.2015 Tribunale Pescara

Ottenuto un nuovo successo sul Tribunale di Pescara. Con Sentenza non definitiva del 26.10.2015 il Giudice ha rimesso in istruttoria la causa per l’espletamento della CTU contabile, sulla base di principi di diritto importanti ed in favore del correntista. No anatocismo, no C.M.S., no interessi ultralegali, rilevazione dell’eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati.

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Sentenza n. 584/15 del 15-16.10.2015 Tribunale di Chieti

Un altro importante successo ottenuto nei confronti di una Banca di rilevanza nazionale. Il Tribunale di Chieti con Sentenza n. 584/15 del 15-16.10.2015 ha condannato la Banca alla restituzione in favore di una società correntista della somma di euro 126.407,77, oltre interessi legali, cosi per complessivi euro 136.097,88 a titolo di interessi ultralegali, anatocistici ed oneri illegittimamente applicati. Addirittura il Giudice ha condannato la Banca al pagamento di una somma ben maggiore rispetto a quanto inizialmente richiesto dalla correntista.

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Ordinanza del 7.10.2015 Tribunale di Chieti

Con Ordinanza del 7.10.2015 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Chieti ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo azionato da una società di leasing rispetto ad una procedura di rilascio di immobile nell’ambito di vicende riguardanti un rapporto di leasing immobiliare.

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Sentenza non definitiva del 29.09.2015 Tribunale Ascoli Piceno

Ottenuto un nuovo successo sul Tribunale di Ascoli Piceno. Con Sentenza non definitiva del 29.09.2015 il Giudice ha rimesso in istruttoria la causa per l’espletamento della CTU contabile, sulla base di principi di diritto importanti e in favore del correntista. No anatocismo, no C.M.S., no interessi ultralegali, rilevazione dell’eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati! Di particolare interesse è anche quanto affermato in merito all’indicazione del solo T.A.N., che, ad avviso del Giudice, equivale all’indicazione del tasso annuo relativo all’interesse corrispettivo, senza tener conto della capitalizzazione infrannuale, dell’interesse e di tutte le ulteriori spese collegate al credito, con la conseguenza che detta mancata chiara indicazione del vero costo che il cliente sopporta per l’erogazione del credito comporta il ricalcolo degli interessi secondo il tasso sostitutivo ex Art. 117 T.U.B.

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