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L’Avv. Emanuele Argento, il 9.07.2019, ottiene dal Tribunale civile di Pescara la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzato dalla Banca per la somma di euro 287.873,00 oltre interessi e spese

Tribunale Civile di Pescara – Ordinanza sospensiva del 9.07.2019 – Giudice Dott. Federico Ria

 

Rapporto di conto corrente bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – Accoglimento per non manifesta infondatezza dei motivi di opposizione (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).

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Avv. Emanuele Argento: dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo il 26.06.2019 ottenuta la sospensione ex art 20 l. 44/99 (fattispecie: usura mutuo ipotecario)

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo – P.M. Dott. Stefano Giovagnoni – Provvedimento del 27.06.2019 di concessione dei benefici ex art. 20 L. 44/99

 

Denuncia querela con riguardo ad ipotesi usura bancaria – Istanza per l’ottenimento del “provvedimento di sospensione dei termini art. 20, co. 7, L. 44/99 come modif. dall’art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012 e dall’art. 38 bis D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132)” – Ammissibilità in caso di superamento dei tassi-soglia ex l. 108/96.

 

Considerato che il predetto procedimento penale ha riguardo ad una ipotesi di usura bancaria in relazione ad un contratto di mutuo e che gli esponenti in sede di denuncia querela hanno allegato consulenze di parte e relazioni tecniche da cui emerge che nel corso del predetto rapporto è stato applicato un tasso di interesse superiore al tasso soglia di riferimento, sicché è ipotizzabile nel caso specifico il fumus del reato di cui all’art. 644 c.p. e per cui visto l’art. 20, commi 7 e 7-bis, L. 44/99 nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012 nonché l’art. 38 bis D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132) dispone la sospensione dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto (decreti ingiuntivi, pignoramenti ecc.) e procedure aventi efficacia esecutiva per la durata di due anni (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara) (riproduzione riservata)

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Gli Avvocati Emanuele Argento ed Emanuele Liddo ottengono il 3 maggio 2019 importante sentenza di condanna nei confronti di Banca a carattere nazionale presso il Tribunale di Torino in materia di prodotti finanziari C.D. Swap

Tribunale Civile di Torino – Prima Sezione Civile – Sentenza del 2.05.2019 pubblicata il 3.05.2019 – Giudice Dott.ssa Gabriella Ratti

Bancario e finanziario – Il “Derivato” che assume veste “speculativa” – Obbligo di raccolta delle “informazioni” – Giudizio di “non appropriatezza” – “Non” aver impedito l’operazione – Obbligo di “avvertire il cliente che l’operazione è ritenuta inopportuna” – Onere “sull’intermediario” di fornire “prova positiva” ex art. 23 TUF – “Condanna al risarcimento del danno” causato alla “cliente”.

Quando il contratto derivato perde “la sua naturale connotazione di copertura per assumere una veste speculativa”, è onere dell’intermediario, attenersi alla “regola dell’appropriatezza”, sicché, anche se “Il giudizio di non appropriatezza o l’impossibilità di formulare un giudizio per insufficienza delle informazione non impedisce l’operazione”, ciò nonostante “l’intermediario ha l’obbligo di avvertire il cliente che l’operazione è ritenuta inopportuna” con, in caso di mancanza di “prova positiva” d’aver adempiuto agli “obblighi” informativi di legge, la “responsabilità” per i danni causati.

Bancario e finanziario – Contratto “Plan vanilla” – Non “automatismo” per renderlo “adatto a qualunque tipo di investitore” – Mancanza di “pregressa esperienza” e di “conoscenza in derivati” – Operazione “non appropriata” – Mancata rilevazione da parte dell’“intermediario” e di segnalazione “alla cliente”.

L’essere il “più semplice nel campo dei derivati (plan vanilla)” non rende il “derivato” in “automatico adatto a qualunque tipo di investitore”, sì che, ove dal “profilo di rischio” risulti la “non conoscenza di prodotti finanziari complessi e strutturati””, ne consegue che, trattandosi d’operazione “non appropriata al profilo di rischio di parte attrice”, mancando la prova “positiva” d’averlo rilevato e segnalato all’investitore, del “danno” da lui subito e “consistente negli addebiti a tale contratto”, ne debba rispondere l’intermediario (segnalazione a cura degli Avv.ti Emanuele Argento ed Emanuele Liddo del foro di Pescara).

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L’Avv. Emanuele Argento, il 29.04.2019, ottiene dal Tribunale civile di Teramo l’ordine di esibizione documentale a carico della banca; entro 60 giorni la banca dovrà esibire in giudizio tutti i contratti e tutti gli estratti conto completi dall’inizio alla fine del rapporto bancario di conto corrente

Tribunale Civile di Teramo – Ordinanza del 29.04.2019 – Giudice Unico Dott.ssa EriKa Capanna Piscè

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Mancanza del contratto e degli estratti conto – Richiesta ex Art. 119 T.U.B. dell’intera documentazione relativa al rapporto bancario – Istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto mancanti – Necessità di acquisire al processo tutti gli estratti conto – Ammissibilità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c da parte del Giudice degli estratti conto periodici mancanti.

 

Qualora il correntista dimostra di aver formalmente richiesto, anche ex art. 119 T.U.B., alla Banca convenuta la documentazione relativa al rapporto bancario senza però ottenere soddisfazione, è ammissibile l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., ritenuto che, in presenza della richiamata norma speciale in materia di trasparenza bancaria, si legittimano i poteri istruttori d’ufficio ed essendo assolutamente necessaria l’acquisizione al processo del contratto e degli estratti conto che non siano già stati prodotti in atti (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara)

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L’Avv. Emanuele Argento, unitamente all’Avv Dario Nardone, in data 06.04.2019 ottiene dal Tribunale Civile di Chieti l’ammissione di c.t.u. contabile su mutuo ipotecario con interessanti quesiti tecnici

Tribunale Civile di Chieti – Ordinanza del 06.04.2019 – Giudice Dott. Francesco Turco

 

Contratto di mutuo – ai fini usura è sufficiente verificare il costo complessivo (espresso in  TAEG, ad eccezione di imposte e tasse) promesso in pagamento nelle ipotesi di risoluzione anticipata e/o di estinzione anticipata – Quesiti al CTU.

In caso di eccepita usurarietà pattizia del costo complessivo (espresso in  TAEG, ad eccezione di imposte e tasse) promesso in pagamento dal mutuatario entro una certa nelle ipotesi di estinzione e/o di risoluzione anticipata, il CTU dovrà procedere alla verifica della usurarietà del TEG promesso in tali scenari (fattispecie in cui si è eccepito il debordo del TSU sia computando la commissione/penale di estinzione/risoluzione anticipata, sia escludendo detto onere in omaggio al principio di simmetria/omogeneità tra TEG del mutuo e TEGM).

In caso di accertato superamento del TSU vigente al momento pattizio, il CTU deve rideterminare l’esatto dare avere tra la parti stipulanti espungendo ex art. 1815, secondo comma, c.c., ogni interesse a qualsiasi titolo applicato.

Riferimenti normativi

artt. codice penale: 644

art. codice civile: 1815, II comma

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