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Gli avvocati Emanuele Argento ed Emanuele Liddo ottengono il rigetto dell’appello avanzato dalla banca con sentenza di condanna presso la Corte d’appello di L’Aquila del 27.12.2018

Corte di appello di L’Aquila – sentenza n. 2409/2018 del 27.12.2018 – Giudice relatore Dott. Caponetti Pietro e Presidente Dott. Iannaccone Giuseppe

Obblighi informativi della banca in tema di investimenti in bond “argentina” – omesso assolvimento dell’onere della banca d’aver fornito informazioni – natura contrattuale della relativa responsabilità e prescrizione ordinaria decennale –  decorrenza dalla data di sottoscrizione dei relativi ordini.

Rifiuto degli investitori a fornire alla banca informazioni sulla loro situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulle propensioni al rischio – implicita dimostrazione di scarsa dimestichezza in strumenti finanziari e d’inadeguata propensione al rischio – inadeguatezza delle operazioni ex art. 29 regolamento consob n. 11522/1998.

Poiché a essere oggetto dell’azione svolta dagli attori, attuali appellati, sono stati gli investimenti compiuti in esecuzione del contratto quadro del 28.10.1992, collocandosi la mancanza di informazioni relative a tali investimenti in Bond “Argentina”, pacificamente avvenuti nel 1999, in un ambito temporale che è stato, perciò,  “successivo a quello della formazione del contratto inter partes e sono derivate dall’esecuzione del contratto quadro del 1982”, la relativa responsabilità, dovendo essere qualificata come “contrattuale”, è assoggettata al termine di prescrizione decennale e non quinquennale, come invocato dalla Banca appellante, che l’ha, invece, collocato  “in una fase precedente alla stipulazione del contratto” (Avv.ti Emanuele Argento ed Emanuele Liddo)

Il rifiuto dei Clienti, al momento della stipula del contratto quadro, di fornire alla Banca informazioni riguardanti la loro situazione finanziaria, gli obiettivi d’investimento e le propensioni al rischio non giova alla Banca perché “proprio tale rifiuto l’avrebbe dovuta indurre a considerare i propri clienti con scarsa dimestichezza in strumenti finanziari e con inadeguata propensione al rischio e pertanto inadeguate le operazioni in questione” sì che la Banca, con il non assolvere l’onere su di essa gravante di provare di aver soddisfatto gli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia, ha violato l’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 sull’”obbligo” che, in tal caso, le gravava di astenersi dall’effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto frequenza e dimensioni con conseguente conferma della sua condanna al pagamento del relativo danno così come quantificato dal Giudice di prime cure (Avv.ti Emanuele Argento ed Emanuele Liddo).

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L’Avv. Emanuele Argento in data 18.12.2018 ottiene dal Tribunale di Bari l’ammissione di C.T.U. contabile su rapporto di conto corrente bancario con interessanti quesiti tecnici sulla rilevazione dell’usura

Tribunale di Bari del 18.12.2018 – Giudice Dott. Nicola Magaletti

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Non si devono computare le C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Espletamento di C.T.U. contabile con ordinanza istruttoria e relativo quesito sulla rilevazione dei tassi soglia ex l. 108/1996.

 

Non sono dovute le C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione ovvero quando non risulti pattuita alcuna indicazione dell’aliquota percentuale nonché dell’esplicito criterio di calcolo e di capitalizzazione convenuto – Ai fini del verificare se vi sia stata pattuizione di interessi usurari ex l. n. 108/1996, si devono includere fino al 31.12.2009 anche le C.M.S. applicate dalla banca nei limiti indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16303 del 20.06.2018 e considerando altresì che dal 14.05.2011 in poi i tassi soglia vanno calcolati secondo il meccanismo introdotto dal d.l. del 13.05.2011 n. 70 (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento)

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L’Avv. Emanuele Argento, il 05.12.2018, ottiene dal Tribunale civile di Ascoli Piceno il rigetto della richiesta avanzata dalla banca di esecutività dell’ingiunzione opposta per una somma di euro 195.500,34 oltre interessi ed accessori

Tribunale Civile di Ascoli Piceno – Ordinanza del 05.12.2018 – Giudice Dott. Adriano Cassini

 

Rapporto di conto corrente bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Richiesta della banca di concessione della provvisoria esecuzione – Rigetto – Fumus dell’opposizione appare sussistente – Accoglimento (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara).

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L’Avv. Emanuele Argento ottiene il rigetto dell’appello avanzato dalla banca con sentenza di condanna presso la Corte d’appello di Bologna depositata il 26.11.2018

Corte di Appello di Bologna depositata il 26.11.2018 – Giudice Relatore Dott.ssa Teresa Caruso – Presidente Dott.ssa Anna De Cristofaro

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale avanzato dalla Banca – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Rigetto dell’appello proposto dalla Banca.

 

In tema di onere della prova ed in punto di prescrizione devono considerarsi, a conferma dell’apertura di credito in conto corrente, anche le comunicazioni periodiche inviate al correntista dalla Banca che ne confermavano l’esistenza. Provata detta circostanza e quindi la certezza di rimesse ripristinatorie, per la distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, è tenuta la Banca ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).

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L’Avv. Emanuele Argento, unitamente all’Avv. Dario Nardone, il 24.10.2018, ottiene dal tribunale civile di Teramo il rigetto del reclamo avanzato dalla banca avverso la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (nella fattispecie del precetto)

Tribunale di Teramo – Ordinanza del 24 ottobre 2018 – Presidente Dott. Chiauzzi e Relatrice Dott.ssa Fanesi

Inammissibilità del reclamo avverso la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta dal Giudice dell’opposizione a precetto –

Reclamabilità per via sistematica o analogica dell’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo – esclusione –

 

Segnalazione e Massime a cura degli Avv.ti Emanuele Argento e Dario Nardone del Foro di Pescara.

 

È inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell’opposizione a precetto.

La novella legislativa di cui alla legge 80/2005 (di conversione del decreto legge 35/2005), che ha introdotto la regola della reclamabilità dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione in materia di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624, comma 1, c.p.c., si riferisce inequivocabilmente  alla sola sospensione disposta nelle sedi di cui all’art. 615, comma 2, e 619 c.p.c., e non anche al caso che l’esecuzione non sia ancora iniziata ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.

La reclamabilità dell’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a precetto ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo non può desumersi nemmeno dalle norme sul procedimento cautelare uniforme, in quanto l’art. 669 quaterdecies c.p.c. limita l’applicabilità di tali norme ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del libro IV del codice di procedura civile, da cui esula quello de quo.

Alla paventata interpretazione analogica dell’art. 624, comma 2, osta anche il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione che deve necessariamente far propendere per una interpretazione restrittiva del testo normativo.

La scelta del legislatore appare, peraltro ragionevole, perché, una volta respinta l’istanza di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c., la procedura ha di regola inizio con il pignoramento, sicché per un verso diviene inutile continuare ad occuparsi della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, per altro verso il debitore ha ancora a disposizione gli strumenti di cui all’art. 624 c.p.c. per ottenere, dal giudice dell’esecuzione o dal giudice del reclamo, la sospensione della procedura esecutiva ed eventualmente la conseguente estinzione del pignoramento.

Riferimenti normativi

Art. 615, art. 624, art. 669 quaterdecies c.p.c.

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