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L’Avv. Emanuele Argento in data 20.09.2018 ottiene dal Tribunale civile di L’Aquila l’ammissione di C.T.U. contabile su mutuo ipotecario con interessanti quesiti tecnici

Tribunale Civile di L’Aquila – Ordinanza 20.09.2018 – Giudice Dott.ssa Anna Maria Mancini

Bancario – Contratto di mutuo – Interessi usurari – Verifica del superamento del tasso soglia – Applicabilità non solo agli interessi corrispettivi ma anche agli interessi moratori e nel caso di estinzione anticipata – Nell’ipotesi di diversità tra il tasso espresso in contratto e quello effettivo calcolato andrà applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. – Espletamento di C.T.U. contabile con ordinanza istruttoria e relativo quesito (Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara)

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Avv. Emanuele Argento ottiene il rigetto dell’appello avanzato dalla Banca con sentenza di condanna presso la corte di appello di Ancona del 29.08.2018 a pagare euro 66.406 oltre interessi e spese legali

Corte di Appello di Ancona del 29.08.2018 – Presidente Dott. Gianmichele Marcelli

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione relativa alla mancata contestazione degli estratti conto periodici – Illegittimità tout court interessi anatocisti ed illegittimità interessi ultralegali non concretamente determinati – Non si devono computare le commissioni di massimo scoperto in mancanza di espressa pattuizione – Rigetto dell’appello avanzato dalla Banca.

 

In tema di rapporto di conto corrente bancario la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non preclude la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano e la loro tacita approvazione non sana la nullità dell’originaria pattuizione per carenza del requisito della determinabilità – In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi ultralegali e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia pre che post 2000 – Sempre in mancanza di espressa pattuizione non sono dovute neanche le commissioni di massimo scoperto – Banca condannata a pagare all’ex correntista la somma di Euro 66.406 oltre interessi e spese legali (Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara).

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Ancora dall’Avv. Emanuele Argento: il 22.08.2018 dinanzi il Tribunale civile di Pescara ottenuta la revoca del decreto ingiuntivo di oltre 56.000,00 euro (quale importo richiesto dalla Banca alla ditta ex correntista) per mancanza degli estratti di conto corrente completi – liberati dal presunto debito con la banca anche i fideiussori della ditta ex correntista

Tribunale Civile di Pescara – Sentenza pubblicata il 22.08.2018 – Giudice Unico Dott.ssa Grazia Roscigno

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancanza di tutti gli estratti conto completi – Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni “di merito” che spettano al debitore principale – Revoca del decreto ingiuntivo.

 

In base all’assunto più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (la più recente Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018), non saranno esaminate le questioni di nullità ma sarà direttamente affronta quella inerente il riparto dell’onere della prova.

È pacifico in giurisprudenza che “superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell’art. 50, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), nel successivo giudizio a cognizione piena – ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali – la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto anche oltre il decennio, perché non si può confondere l’obbligo di conservazione della documentazione contabile con l’onere di fornire prova in giudizio del proprio credito” (Cass. civ. Sez. I, 02-08-2013, n. 18541).

Si rammenta infatti che la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (Cass., 26 maggio 2011, n. 11626; Cass., 19 marzo 2007, n. 6514; Cass., 18 maggio 2006, n. 11749; Cass., 11 marzo 1996, n. 1978; Cass., 26 febbraio 1999, n. 1668.)

Soltanto attraverso gli estratti conto (salvo le eccezioni non ricorrenti nel caso di specie v. Cass., 13 marzo 2017, n. 6384, in motivazione) è possibile ricostruire i rapporti dare e avere tra le parti, in loro assenza deve ritenersi, in quanto alla stregua di qualsiasi soggetto che pretenda di vantare un credito, la Banca, trattandosi di un credito costituito dal saldo delle partite dare/avere tra le parti, dovrà indicare le annotazioni contabili degli addebiti e degli accrediti, comprese quelle per interessi commissione e così via.

Ciò, ovviamente, vale anche per i fideiussori in quanto il contratto di garanzia stipulato non contiene la clausola di rinuncia alle eccezioni quindi ai sensi dell’art. 1945 c.c., il garante può opporre al creditore tutte le eccezioni “di merito” che spettano al debitore principale.

Nel caso di specie l’opposta non ha prodotto gli estratti conto, pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato (Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara)

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Avv. Emanuele Argento: dinanzi il Tribunale di Pescara ottenuta la revoca del decreto ingiuntivo di oltre euro 78.000,00 (importo richiesto dalla Banca) per mancanza del contratto di apertura del conto e degli estratti di conto corrente completi.

Tribunale Civile di Pescara – Sentenza pubblicata il 24.08.2018 – Giudice Dott.ssa Sabrina De Simone

 

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancanza del contratto di apertura del conto corrente e di tutti gli estratti conto completi – Revoca del decreto ingiuntivo – Condanna della banca a rimborsare le spese di lite.

 

In tema di rapporto bancario di conto corrente, qualora la Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117 T.U.B., oltre a tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nella fase monitoria, il decreto ingiuntivo va senz’altro revocato in quanto l’indisponibilità del contratto e degli estratti conto hanno, quindi, impedito di accertare la presenza delle clausole nulle, come indicate dall’opponente e di ricostruire, precipuamente, l’andamento del rapporto, con l’eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa. Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi vanno poste a carico della banca (Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara).

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