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Tribunale Civile di Macerata del 02.11.2016

Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale – Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio al c.d. “uso piazza” – Non sono dovute le C.M.S. e le spese in mancanza di espressa pattuizione – La CTU contabile, quanto il correntista è attore, è utilizzabile anche in mancanza dell’intera serie storica degli estratti conto – Condanna della banca alle restituzione delle somme illegittimamente addebitate.

In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto.  In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale; non sono dovute neanche le c.m.s. e le spese se non pattuite e ben determinate – Ai fini della domanda di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, c.ms. e spese, il correntista che agisce in giudizio deve produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il rapporto e, nel caso in cui non provveda in tal ultimo senso, la ricostruzione  del rapporto di dare / avere sarà circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti e per cui è senz’altro utilizzabile la CTU contabile in cui si è correttamente proceduto nell’analisi contabile per blocchi ed in relazione ai soli periodi documentati (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara)!

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