Tribunale Civile di Parma del 26.01.2017 pubblicata il 27.01.2017 – Giudice Unico Dott.ssa Antonella Ioffredi
Bancario – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Rigetto dell’eccezione relativa alla mancata contestazione degli estratti conto periodici – Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio al c.d. “uso piazza” – Non si devono computare le C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione – Condanna della banca alle restituzione delle somme illegittimamente trattenute.
In tema di rapporto di conto corrente bancario la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall’art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non preclude la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano – In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale – In mancanza di espressa pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S – Ai fini del calcolo del T.E.G. si deve computare l’incidenza delle C.M.S. (riproduzione riservata – per ogni ulteriore informazione contattare lo Studio Legale Argento)